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Il Consiglio plenario dell'Ordine secondo le Costituzioni e Statuti generali

13 Aprile 2018

COSTITUZIONI GENERALI   Capitolo VII Titolo V Consiglio plenario dell’Ordine   Articolo 193 Costituiscono il Consiglio plenario dell’Ordine il Ministro generale con il suo Definitorio, il Segretario generale, i Consiglieri eletti e designati a norma degli Statuti generali.   Articolo 194 Spetta al Consiglio plenario dell’Ordine, riunito collegialmente: 

  1. prestare aiuto al Ministro generale e al Definitorio nel governo e nell’animazione dell’Ordine;
  2. favorire relazioni e contatti tra la Curia generale e le Conferenze, nonché tra loro stesse;
  3. curare l’esecuzione delle decisioni e dei decreti del Capitolo precedente, nonché emanare, su proposta del Definitorio generale, decisioni e decreti, eventualmente anche contrari agli articoli degli Statuti generali, validi fino al prossimo Capitolo;
  4. interpretare le Costituzioni generali o gli Statuti generali, a norma dell’art. 15 §§2-3 delle Costituzioni generali;
  5. collaborare alla preparazione del prossimo Capitolo generale, e consigliare circa il luogo del Capitolo;
  6. trattare dei problemi economici dell’Ordine.

  Articolo 195 

  STATUTI GENERALI   Capitolo VII Titolo V Consiglio plenario dell’Ordine   Articolo 144 Il Consiglio plenario dell’Ordine sia convocato dal Ministro generale dove e quando sarà stato stabilito dal Capitolo generale, oppure quando sembrerà opportuno allo stesso Ministro con il consenso del suo Definitorio, e, inoltre, tutte le volte che la maggior parte delle Conferenze lo avrà richiesto.   Articolo 145

  Articolo 146

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Definitorio Generale
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