COSTITUZIONI GENERALI Capitolo VII Titolo V Consiglio plenario dell’Ordine Articolo 193 Costituiscono il Consiglio plenario dell’Ordine il Ministro generale con il suo Definitorio, il Segretario generale, i Consiglieri eletti e designati a norma degli Statuti generali. Articolo 194 Spetta al Consiglio plenario dell’Ordine, riunito collegialmente:
Articolo 195
STATUTI GENERALI Capitolo VII Titolo V Consiglio plenario dell’Ordine Articolo 144 Il Consiglio plenario dell’Ordine sia convocato dal Ministro generale dove e quando sarà stato stabilito dal Capitolo generale, oppure quando sembrerà opportuno allo stesso Ministro con il consenso del suo Definitorio, e, inoltre, tutte le volte che la maggior parte delle Conferenze lo avrà richiesto. Articolo 145
Articolo 146