Il Consiglio plenario dell'Ordine secondo le Costituzioni e Statuti generali
13 Aprile 2018
COSTITUZIONI GENERALICapitolo VIITitolo VConsiglio plenario dell’OrdineArticolo 193 Costituiscono il Consiglio plenario dell’Ordine il Ministro generale con il suo Definitorio, il Segretario generale, i Consiglieri eletti e designati a norma degli Statuti generali. Articolo 194 Spetta al Consiglio plenario dell’Ordine, riunito collegialmente:
prestare aiuto al Ministro generale e al Definitorio nel governo e nell’animazione dell’Ordine;
favorire relazioni e contatti tra la Curia generale e le Conferenze, nonché tra loro stesse;
curare l’esecuzione delle decisioni e dei decreti del Capitolo precedente, nonché emanare, su proposta del Definitorio generale, decisioni e decreti, eventualmente anche contrari agli articoli degli Statuti generali, validi fino al prossimo Capitolo;
interpretare le Costituzioni generali o gli Statuti generali, a norma dell’art. 15 §§2-3 delle Costituzioni generali;
collaborare alla preparazione del prossimo Capitolo generale, e consigliare circa il luogo del Capitolo;
trattare dei problemi economici dell’Ordine.
Articolo 195
1 Il Consiglio plenario dell’Ordine ha voto consultivo, se non è espressamente previsto in altro modo.
2 Il modo di procedere del Consiglio plenario è stabilito nei Regolamenti.
STATUTI GENERALICapitolo VIITitolo VConsiglio plenario dell’OrdineArticolo 144Il Consiglio plenario dell’Ordine sia convocato dal Ministro generale dove e quando sarà stato stabilito dal Capitolo generale, oppure quando sembrerà opportuno allo stesso Ministro con il consenso del suo Definitorio, e, inoltre, tutte le volte che la maggior parte delle Conferenze lo avrà richiesto. Articolo 145
1 I Consiglieri al Consiglio plenario dell’Ordine vengono eletti dalle Conferenze dei Ministri provinciali, in modo che da ogni Conferenza siano presenti due Consiglieri.
2 Il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può designare altri Consiglieri per il Consiglio plenario, purché i Consiglieri designati non superino la metà del numero delle Conferenze dei Ministri provinciali.
3 Come Consiglieri possono essere eletti frati che siano o non siano Ministri. L’elezione dei Consiglieri viene fatta dalle Conferenze, come risulta loro più opportuno, tuttavia in modo che i Consiglieri siano stati eletti almeno tre mesi prima della celebrazione del Consiglio plenario. I nomi dei Consiglieri eletti e dei loro sostituti vengano comunicati per tempo al Ministro generale.
Articolo 146
1 Il Ministro generale con il consenso del suo Definitorio compila l’elenco delle questioni da trattarsi nel Consiglio plenario e procurerà che entro sei mesi esso venga trasmesso ai membri delle Conferenze dei Ministri provinciali, cosicché si scambino le loro idee sulle questioni proposte.
2 Ciascun frate ha il diritto di proporre in tempo utile al Ministro generale argomenti da trattarsi nel Consiglio plenario; così pure ogni membro ha facoltà di presentare questioni da discutere nella stessa assemblea, se le avrà approvate un terzo del Consiglio.
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